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Usate l'automobile? La PEC va sempre controllata

Per la Cassazione, infatti, la funzionalità dell'attività del notificante non può essere rimessa alla discrezionalità del destinatario

15-06-2018 06:00

Usate l'automobile? La PEC  va sempre controllata

 Chi usa l'automobile, rischia sanzioni; anche a sua insaputa (passa distrattamente col rosso). Sanzioni che vengono comunicate, e contro le quali o si fa ricorso o si chiude pagando. Se la comunicazione della sanzione viene ignorata, decorrono i termini, .. scattano penali, eccetera. La comunicazione può arrivare in modo cartaceo o in modo elettronico.

Per fa risparmiare gli Enti pubblici, scaricando costi sui cittadini, continua a crescere la pressione per l'uso della PEC, che è diventata persino obbligatoria per aziende e professionisti.

Attenzione a farsi la PEC, però,  fidando nella comodità dell’on-line, perché poi vi è l’obbligo di “verificarla sempre”, anche se il PC è guasto, o per altre cause. A meno che non la ca

ncelliate del tutto; infatti quando il sistema dà la ricevuta, è come se fosse stata consegnata una Raccomandata. Dato che la normativa più recente impone che le multe stradali siano inviate obbligatoriamente via PEC, quando il destinatario la indica o la possiede, si rischia di ricevere multe senza saperlo. La vecchia “buca delle lettere” offre invece il vantaggio di essere visibile ogni volta che si entra in casa.

Il precedente è stato stabilito per gli avvocati , che sono personalmente tenuti ad assicurarsi che la propria casella di posta elettronica certificata sia sempre funzionante, sono tenuti a verificare le comunicazioni che sono inviate regolarmente al loro indirizzo di riferimento e, in generale, sono tenuti a presidiare il corretto funzionamento della p.e.c.

Con la sentenza numero 14675/2018, la Corte di cassazione ha infatti ribadito che una volta che il sistema di posta elettronica certificata genera le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, analoga a quella che si ha per le dichiarazioni negoziali in virtù dell'articolo 1335 del codice civile. Non c’è alcuna  discrezionalità del destinatario.

Di conseguenza, anche quando il proprio computer è in riparazione, è sempre indispensabile controllare la casella di posta elettronica certificata da un altro pc, non essendo possibile, come evidenziato dai giudici, rimettere "la funzionalità dell'attività del notificante" alla "mera discrezionalità del destinatario".

Resta comunque ferma la possibilità per l'avvocato di dimostrare il caso fortuito, allegando e provando, ad esempio, la sussistenza di malfunzionamenti "del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto". Prova che, ammesso che sia possibile trovarla, richiede comunque la consulenza di un esperto.

Si conferma quindi che l’uso di queste facilitazioni on-line, a meno che non si sia “obbligati per legge” ad averle (perché sono prevalentemente facilitazioni per l’Ente pubblico), comporta anche oneri, quindi scegliere se dotarsi o meno di PEC è una valutazione che deve fare ogni singolo utente a seconda di quanto “fa uso” del servizio, e di quanto lo valuti affidabile e rischioso nelle proprie condizioni concrete.

 

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