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Incidenti stradali e pedoni

Una analisi per la guida autonoma

29-05-2018 15:55

Incidenti stradali e pedoni

 

Nella guida autonoma il “conducente” è un sistema (composto da più sottosistemi) che valuta e agisce, senza le attenuanti di distrazione o scarse prestazioni che possono essere concesse a un conducente umano.

Ne segue che la programmazione del sistema di guida autonoma deve rispettare tutti i vincoli previsti per il conducente, che non sono pochi. Infatti anche i pedoni, oltre ai conducenti dei veicoli, possono assumere comportamenti irregolari e non rispettare gli obblighi loro imposti dal Codice della Strada.  Tuttavia, la legge e la giurisprudenza, pongono essenzialmente in capo ai conducenti una serie di obblighi, tra cui quello di prestare particolare attenzione alla strada affinché sia possibile "avvistare" il pedone in tempo adottando gli accorgimenti necessari per prevenire i rischi di un investimento.

A fare il punto su un argomento assai dibattuto, ci ha pensato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 22033/2018 pronuncia originata dalla vicenda di un motociclista imputato ex art. 589, comma 2, c.p., per aver investito un pedone poi deceduto a causa delle ferite.

In sede di legittimità, il motociclista contesta la dinamica dei fatti come ricostruita dai giudici di merito: la causa del sinistro, secondo la difesa, non sarebbe stata imputabile a una distrazione del motociclista, bensì alla condotta del pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce passando attraverso due autovetture parcheggiate.

Gli Ermellini, tuttavia, ritengono adeguatamente e logicamente motivata la sentenza impugnata, che ha offerto una ricostruzione degli eventi estremamente precisa ritenendo responsabile il centauro del sinistro dopo aver ricostruito la dinamica dell'incidente.  Inoltre, anche laddove vi fosse stato un comportamento imprudente della vittima, come ritiene la difesa, la responsabilità dell'imputato non sarebbe stata esclusa posto che questi avrebbe potuto con facilità evitare l'investimento.

Come affermato dai giudici del gravame, le norme che presiedono il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela e attenzione, sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 del Codice della Strada.

Tale disposizione pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; negli articoli seguenti, invece, si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotta.

In questa prospettiva, correttamente si è ritenuto che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, vada sintetizzata nel c.d. "obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

In tal senso, il dovere di attenzione si sostanzia in tre obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici.

Si tratta degli obblighi di:

1) prestare attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare;

2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;

3) prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni. Una vettura a guida autonoma deve avere nella sua programmazione, se ben fatta, TUTTE le situazioni.

Nel caso di specie, il sinistro era avvenuto su una strada a unica carreggiata, con due corsie distinte e opposte, in un tratto regolarmente asfaltato e rettilineo, senza anomalie, ove vigeva il limite di velocità di 30 km/h ed era presente illuminazione pubblica sufficiente a consentire una buona visibilità agli utenti della strada.  Inoltre, nel punto in cui era avvenuto l'incidente era presente un attraversamento pedonale, visibile e regolamentato da segnaletica stradale verticale e orizzontale e all'orario del sinistro (21:50 circa), la strada era interessata da scarso traffico veicolare, le condizioni meteorologiche erano buone e il fondo stradale si presentava asciutto. Inoltre, si rilevava un'assoluta mancanza di tracce di frenata del veicolo sull'asfalto e/o di segni di scivolamento prima dell'impatto.

Circostanze che hanno indotto i giudici di merito, correttamente e logicamente, a ritenere che il centauro, in violazione di una regola cautelare di fonte sociale, ovvero tenendo un comportamento negligente, imprudente o imperito, e di quella specifica ex art. 191 C.d.S., avesse tenuto nel caso concreto una condotta di guida non adeguata, non prestando quella dovuta attenzione che gli avrebbe consentito di avvistare i pedoni che attraversavano la strada e di arrestare la marcia in tempo utile a evitare l'impatto e il conseguente evento lesivo.

La condotta della persone offesa, in altri termini, non è stata ritenuta, nel caso di specie, una "causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento", non risultando un evento del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile.

Se il conducente avesse osservato gli obblighi di diligenza e attenzione nella guida dell'autovettura, spiegano i giudici, si sarebbe trovato non solo nella possibilità di avvistare la vittima, ma anche in quella di osservarne per tempo i movimenti in modo da evitare l'impatto rivelatosi letale.

Inoltre, anche se il pedone avesse tenuto un comportamento imprudente (ma non è quanto avvenuto nel caso di specie) questo non sarebbe stato una causa sopravvenuta idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo poiché questo si verifica soltanto se le cause sopravvenute o preesistenti siano del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato e non, invece, ove abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta di quest'ultimo.

In sostanza, la colpa del pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali "non potrebbe mai essere esclusiva nella causazione dell'incidente, posto che l'investitore si era sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102, secondo comma, codice della strada".

La Cassazione offre precisazioni anche sul c.d. principio di affidamento (sull'altrui diligenza) evocato dall'imputato nell'assumere la non prevedibilità del comportamento tenuto dal pedone che aveva attraversato imprudentemente la strada.

Per costante giurisprudenza, nello specifico campo della circolazione stradale, tale principio trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

Ove il conducente noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, spiegano gli Ermellini, questi deve rallentare la velocità e all'occorrenza anche fermarsi. Ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.

Infatti, la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

In tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento.

Ad esempio ove il conducente stesso, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

La possibilità che un pedone attraversi tra auto in sosta e appaia è prevedibile, quindi il veicolo a guida autonoma deve moderare la velocità quanto è necessario (anche a passo d’uomo) in modo da potersi arrestare anche in tale caso.

Le specifiche di programmazione di un veicolo a guida autonoma debbono tener conto anche di tutti questi chiarimenti della giurisprudenza. Inoltre, poiché i veicoli a guida autonoma debbono essere dotati dei necessari sensori, la non visibilità di un pedone può aversi solo quando sia nascosto da una struttura. I conducenti esperti, però, hanno cura di tenersi discosti da strutture del genere proprio per tale evenienza, e questo vale a maggior ragione per le vetture a guida autonoma. Sostanzialmente, nel mondo reale una vettura a guida autonoma ben progettata non deve MAI investire un pedone, salvo eventi a probabilità zero.

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