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Contro l'uso distratto di tutti i gadget elettronici

Ennesima proposta di modifica al Codice della Strada con patente sospesa alla prima infrazione

06-07-2018 10:45

Contro l'uso distratto di tutti i gadget elettronici

 

Un nuovo disegno di legge - su iniziativa del senatore Nencini -  propone  la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (il Codice della Strada) per difendere  l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei bambini.

 "L'iniziativa - si legge nel disegno di legge - si compone di tre articoli che contengono modifiche al codice della strada volte a garantire una migliore salvaguardia dei ciclisti, degli automobilisti e dei bambini".

 L'articolo 1, prevede il mantenimento di una “fascia di sicurezza” che garantisca la giusta distanza tra veicoli e bicicletta durante la circolazione. La misura va nel senso di tutelare l’incolumità degli utenti della strada che utilizzano la bicicletta per effettuare i propri spostamenti.

 La modifica normativa di cui all'articolo 2 ha lo scopo di adeguare la prescrizione all’evoluzione tecnologica che ha introdotto ulteriori apparecchiature elettroniche di uso comune, il cui utilizzo risulta essere pericoloso per la guida. Oltre agli apparecchi radiotelefonici non si possono utilizzare smartphone, computer portatili, notebook, tablet, videogiochi e dispositivi analoghi.

 Il numero di incidenti causati dall’uso improprio di detti apparecchi durante la guida costituisce, infatti, causa crescente di incidenti anche molto gravi. Al fine di dare maggior valore cogente a tale divieto è stata prevista la sospensione della patente di guida già alla prima infrazione (da 1 a 3 mesi) e con la recidiva nel biennio si raddoppia il periodo (da 2 a 6 mesi) Anche la decurtazione dei punti viene raddoppiata da 5 a 10.

 "Infine - si legge sempre nel DDL - con la modifica all’articolo 172 del C.d.S,  contenuta nell'articolo 3,  prevede che i seggiolini per i bambini da istallarsi in macchina siano dotati di un dispositivo di allarme anti abbandono. Tale norma risponde all’esigenza di assicurare che non si verifichino, come è accaduto, casi di abbandono da parte del conducente di un bambino all’interno del veicolo lasciato in sosta. Il dispositivo avverte il conducente, che si accinge a lasciare il veicolo in sosta, che il bambino è all’interno dell’abitacolo".

Ecco  la proposta:

 

 Art.1

 1.    All'articolo 149 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (codice della strada) dopo il comma 2, inserire il seguente:

 2-bis. Durante la marcia i veicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di almeno 1,50 metri.

 Art. 2

 1.    All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (codice della strada), apportare le seguenti modifiche:

 a)    Al comma 2, dopo le parole " cuffie sonore" inserire le seguenti: smartphon, computer portatili, notebook, tablet, videogiochi e dispositivi analoghi;

 b)    Al comma 3-bis, sostituire le parole da "qualora lo stesso soggetto" fino alla fine del comma, con le seguenti: " in caso di prima infrazione e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva nel biennio;

 2.    All'articolo 126-bis, alla tabella allegata, alla voce " articolo 173" comma 3, 3-bis sostituire il numero "5" con il seguente: "10"

 

  Art. 3

 1.    All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (codice della strada), comma 1, aggiungere il seguente periodo "I seggiolini per i bambini da istallarsi in macchina devono essere dotati di un dispositivo di allarme anti abbandono."

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