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In caso di incidente sotto effetto di stupefacenti non è sufficiente provarne l’assunzione

E’ necessario provare che il conducente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione

11-05-2018 06:00

In caso di incidente sotto effetto di stupefacenti non è sufficiente provarne l’assunzione

Ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187 del codice della strada, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. E' quanto emerge dalla sentenza 11 aprile 2014, n. 16059 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. E’ quanto riporta il sito altalex.com.

Il caso vedeva un uomo, alla guida della propria motocicletta in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, urtare un pedone che stava attraversando la strada, cagionandone la morte. I giudici di merito hanno affermato  la responsabilità del conducente sia in merito alla fattispecie di cui all'art. 187 cod. strad. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.) , sia in relazione al reato di omicidio colposo aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il ricorrente, per quanto riguarda l'alterazione psicofisica, sostiene che si tratta di una circostanza, quella della presenza di cannabinoidi, accertata soltanto attraverso l'esame delle urine, esame però che, come la difesa aveva rappresentato già in sede di appello, può dimostrare soltanto la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e non la attualità del fatto che la persona si trovasse, al momento dell'incidente, sotto l'influenza dei cannabinoidi.

Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art. 187 cod. strad. è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione.

 Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.


Va ricordato che la norma punisce chi guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti e non chi viene trovato positivo agli esami.

Ci si richiama al riguardo, a quanto osservato dalla Corte Costituzionale 27/07/2004, n. 277 con riferimento all’ipotesi di reato contestata: “…la norma non vieta di guidare “dopo avere usato stupefacenti”, ma assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno stato di alterazione indotto dall’uso di sostanze stupefacenti…”. La Corte conclude “…si è dunque in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”.

La matrice biologica  (urina), non è idonea ad accertare l’attualità dell’uso delle sostanze psicotrope, ma solo un generico pregresso uso.

Solo l’esame sul sangue consente  di accertare se il conducente sia sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti unitamente ad una visita medica che accerti lo stato di alterazione psicofisica.

Con riferimento a quest’ultimo elemento la giurisprudenza ha più volte rappresentato che: “Non è consentito desumere la sussistenza del reato di guida in stato alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici. Per l’accertamento del reato occorrono la presenza di un adeguato esame chimico su campioni liquidi biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psicofisica -riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” (In questi termini Tribunale di Savona 19 marzo 2009, n. 354, in senso conforme Tribunale di Bologna 16 giugno 2009, n. 1422)”.

Nei casi di incidente occorrerebbe quindi effettuare analisi delle urine e prelievo ematico e visita medica, pena l'impossibilità di accertare il reale effetto della assunzione di stupefacenti, magari avvenuta giorni prima. La questione e complessa, perché se da un lato si rischia di non punire un colpevole  dall'altro si rischia di punire un innocente, anche solo con sanzioni indebite.

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